Cass. 31635/2023
Restituzione dell’assegno di mantenimento non spettante
Cass. ordinanza 31635/2023
La Suprema Corte, nel richiamare le Sezioni Unite 32914/2022, ha ribadito che, nel caso in cui nel giudizio di separazione venga accertato che la beneficiaria dell’assegno di mantenimento non ne abbia i requisiti ab origine (e non per fatti sopravvenuti), l’obbligato può richiedere la restituzione delle somme corrisposte a questo titolo.
Nel caso specifico, essendo emerso nel corso del giudizio che la moglie lavorava in nero da anni (oltre ad essere intestataria di vari immobili), l’assegno temporaneamente corrisposto dal marito non può avere una funzione alimentare e, in quanto tale, deve essere allo stesso restituito.
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