Trib. Genova, ordinanza del 04/09/2024
Il nuovo rito Famiglia al vaglio della Corte Costituzionale
Trib. Genova, ordinanza del 04 settembre 2024
Il Tribunale del capoluogo ligure, a circa un anno dall’entrata in vigore del nuovo rito Famiglia introdotto con la riforma Cartabia, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 473 bis n. 17 cpc, relativamente al termine di soli dieci giorni per la memoria dell’attore, a seguito di un ampliamento del thema decidendi introdotto dalla domanda riconvenzionale del convenuto.
Il caso di specie: coppia già separata, la moglie introduce un nuovo giudizio per modifica delle condizioni di separazione che ha ad oggetto il contributo al mantenimento della figlia con lei convivente; Il marito si cosituisce ad opponendum sullo specifico punto e, in via riconvenzionale, chiede di pronunciarsi il divorzio, stante l’intervenuto decorso del termine per poterlo chiedere.
Il Tribunale di Genova, da una parte, ritiene che una simile domanda riconvenzionale sia legittima da spiegare ma, dall’altra, rileva un possibile profilo di illegittimità costituzionale avendo l’attore, a quel punto, un termine a difesa troppo ristretto (10 giorni) a fronte di un significativo ampliamento del thema decidendum.
Il Tribunale ligure evidenzia addirittura un duplice profilo critico: il termine dei 10 giorni è troppo risicato di per sé e costituisce un caso unico ed isolato nel nostro ordinamento (non vi sono altri riti che prevedono un termine così ristretto); come se non bastasse, questo temine comporta anche una illegittima disparità di trattamento rispetto al convenuto a cui invece la legge garantisce almeno 30 giorni per difendersi (se è vero, come è vero, che il ricorso gli va notificato almeno 60 giorni prima dell’udienza e che si deve costituire almeno 30 giorni prima dell’udienza: quindi il convenuto ha uno spazio per difendersi di 30 giorni, molto diverso rispetto a quello che ha l’attore – 10 giorni – per difendersi dalla riconvenzionale).
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