Tribunale di Perugia (decreto del 2021)
Corte d’Appello di Perugia – conferma
Il figlio minore ha diritto di trascorrere tempi paritetici con la madre e con il padre.
Avendo questi ultimi redditi ed oneri abitativi simili, non hanno diritto ad alcun contributo al mantenimento reciproco. Via libera al mantenimento diretto.
Due genitori (lei ostetrica, lui impiegato con redditi simili) con un bambino di 10 anni. Quindi una coppia come tante che, dopo una ventina di anni di relazione, decide di lasciarsi. E, non trovando una soluzione condivisa, si rivolge al Tribunale.
E’ il Tribunale di Perugia che, con un primo provvedimento provvisorio, colloca prevalentemente, come avviene di solito, il bambino presso la madre obbligando quindi il padre all’assegno di mantenimento (300 euro, nel caso di specie).
Nel corso del giudizio, tuttavia, è il bambino stesso a reclamare una maggiore permanenza presso la casa del padre (distante solo un paio di km da quella materna).
Nei fatti si arriva quindi ad un tempistica sostanzialmente paritaria tra le due figure genitoriali: il bambino sta dal martedì mattina fino al venerdì sera con la mamma e nei restanti giorni dal padre.
Il bambino stesso, secondo i servizi sociali incaricati dal Tribunale, ha un bel rapporto sia con la mamma sia con il papà, è sereno, bravo a scuola e fa diversi sport.
Si giunge pertanto, all’esito del giudizio, alla udienza di precisazione della conclusioni dove la difesa della mamma insiste per il collocamento prevalente del bambino presso la stessa madre mentre il padre chiede che il Tribunale voglia invece disporre il collocamento paritario del bambino presso ciascuno dei genitori.
Il Tribunale di Perugia, orbene, con provvedimento definitivo del 01/09/21, in accoglimento delle conclusioni della difesa del padre, dispone il collocamento del bambino presso il padre e la madre secondo tempistiche paritarie.
Ma v’è di più. Lo stesso Tribunale, alla luce delle suddette tempistiche paritarie di permanenza presso ciascun genitore ed in considerazione dei redditi di costoro pressoché omogenei, revoca il mantenimento a carico del padre disponendo il cosiddetto mantenimento diretto: ovverosia ciascun genitore, nel periodo di permanenza del bambino presso di sé, provvede a tutto l’occorrente senza pagare nessun assegno all’altro.
La madre, ritenendo ingiusto ed errato il pronunciamento del Tribunale, ha interposto reclamo davanti alla Corte d’Appello di Perugia.
Ebbene, anche il Giudice di secondo grado, rigettando il reclamo proposto dalla madre, ha confermato quanto deciso dal Tribunale di Perugia e, quindi, l’affido del minore con tempi paritetici tra i genitori e, sotto il profilo economico, il mantenimento diretto.
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