Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ord. nr. 2947 del 06/02/2025

La Suprema Corte ha precisato che l’ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono avere valenza esclusiva.
In altre parole, non sempre l’interesse del minore coincide con la volontà espressa dallo stesso attaverso l’ascolto.
Questo è il principio elaborato dalla Corte di Cassazione in particolare in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell’ambito dei quali siano stati accertati – come nel presente caso, senza che vi sia stata impugnazione sul punto – comportamenti apertamente ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l’esercizio della bigenitorialità dell’altro, comportamenti risultati recessivi solo a seguiti della differente collocazione del minore.