Cass. Civile, Sez. I – Ord. n. 1486 del 21/01/2025

No al collocamento prevalente “in automatico”
Cassazione Civile, Sez. I – Ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’affidamento della prole, accogliendo il ricorso di un padre che lamentava un’indebita riduzione del tempo di frequentazione con la figlia minore.
Nel caso di specie, in un giudizio cumulativo di separazione e divorzio, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso della figlia ai genitori con tempi paritetici tra costoro.
La Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo della madre che invocava la tenera età della bambina (di anni tre), riformava questa pronuncia disponendo l’affidamento della bambina con collocamento prevalente presso la madre stessa: il giudice di secondo grado, così facendo, limitava notevolmente i tempi della bambina con il padre riducendoli ad appena 4 giorni completi al mese.
La Suprema Corte, dopo aver affrontato altre questioni procedurali, accoglieva il ricorso del padre evidenziando come la Corte d’Appello avesse erroneamente effettuato un giudizio in astratto, basandosi sulla tenera età della figlia ed omettendo qualsivoglia valutazione concreta su quel particolare contesto familiare.
Ad avviso della Corte di Cassazione, il giudice deve sempre verificare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole e deve privilegiare la soluzione che appaia più idonea nel caso concreto a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore: ciò richiede un giudizio prognostico circa le capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti.
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